ROMA, 10 DICEMBRE – Il 10 dicembre 1948 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, adottò la Dichiarazione Universale dei Diritti umani che viene ricordata ogni anno il 10 dicembre come Giornata Mondiale dei Diritti Umani (Human Rights Day).
Cos’è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell’Unione europea e come nasce
La Dichiarazione è il documento ispiratore della legislazione internazionale sui diritti inalienabili dell’uomo, un impianto di norme alla base di molte conquiste civili degli ultimi 70 anni. Eleanor Roosevelt, colei che contribuì in modo decisivo alla sua stesura, la definì “la Magna Carta dell’umanità”.
La sua elaborazione nasce dalla volontà di evitare il ripetersi delle atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, a partire dai genocidi e dai massacri perpetrati dai nazisti. I nuovi capi d’accusa per crimini contro l’umanità avanzati nel Processo di Norimberga avevano evidenziato l’esigenza di rendere, chi si macchiava di atrocità universalmente riconosciute, responsabile e punibile per le proprie azioni, indipendentemente dal silenzio delle leggi del suo Paese.
Principi base
Alla base della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ci sono due assunti di base:
- dignità inalienabile di ciascun membro della famiglia umana
- impegno a far rispettare tutte le libertà enunciate senza distinzioni né discriminazione alcuna.
La Dichiarazione è composta da un preambolo che spiega le ragioni storiche e sociali che ne hanno reso necessaria la stesura e da 30 articoli che elencano i diritti civili, politici, economici, sociali e culturali di ogni individuo.
Gli articoli
Vogliamo qui ricordare i 30 articoli che costituiscono l’ossatura della Dichiarazione:
L’articolo 1 proclama la libertà e l’uguaglianza dei diritti per tutti gli esseri umani e il loro impegno nella fratellanza.
L’articolo 2 enuncia l’universalità dei principi enunciati nella dichiarazione e l’indirizzamento verso la popolazione dell’intero pianeta.
L’articolo 3 annuncia il diritto alla vita, alla libertà personale e alla sicurezza.
L’articolo 4 condanna e proibisce lo stato di schiavitù.
L’articolo 5 ripudia la tortura come azione inumana e degradante.
L’articolo 6 riconosce la personalità giuridica e il diritto ad essa per ogni essere umano.
L’articolo 7 sottolinea l’uguaglianza di ognuno rispetto alla legge e il diritto alla tutela contro le azioni contrarie ai principi contenuti della Dichiarazione.
L’articolo 8 stabilisce il diritto a ricorrere a tribunali e tutela giuridica contro le violazioni dei diritti fondamentali.
L’articolo 9 tutela l’individuo contro arresto, detenzione ed esilio arbitrario e non giustificato.
L’articolo 10 proclama il diritto all’avere pubblica udienza e imparzialità e indipendenza del tribunale giudicante.
L’articolo 11, diviso in due commi, afferma la presunta innocenza per qualunque tipo di reato sino alla comprovazione effettiva della colpevolezza da parte dell’imputato. La seconda sezione specifica che non è possibile applicare pene superiori o non previste per i tipi di reati contestati dall’accusa.
L’articolo 12 afferma il diritto alla privacy e l’illiceità di intromissioni arbitrarie nella vita intima e privata dell’individuo.
L’articolo 13 enuncia la libertà di movimento da parte dei cittadini all’interno dei loro stati e la facoltà inalienabile di lasciare il territorio di un paese.
L’articolo 14 proclama il diritto alla richiesta d’asilo in qualunque paese a seguito di persecuzioni, ad eccezione di coloro che sono effettivamente ricercati per violazione dei principi enunciati dalla Dichiarazione.
L’articolo 15 difende il diritto alla cittadinanza per ogni essere umano e prescrive la possibilità che essa possa essere cancellata o ritirata.
L’articolo 16 è rivolto alla protezione della famiglia e della libertà di matrimonio e al suo eventuale scioglimento. Entrambi gli atti devono avvenire con il consenso di entrambi i coniugi.
L’articolo 17 proclama il diritto alla proprietà personale e alla difesa contro gli atti che ne privino gli individui in forma arbitraria.
L’articolo 18 difende la libertà di pensiero, coscienza e religione e tutela quella di libera manifestazione delle proprie idee e culti.
L’articolo 19 protegge la libertà d’espressione attraverso ogni mezzo di diffusione.
L’articolo 20 stabilisce la libertà di riunione e associazione tra pari a scopi pacifici e condanna la coercizione a partecipare a forme associative.
L’articolo 21 proclama i principi della democrazia, secondo i quali ognuno ha diritto a partecipare o assumere cariche nella vita politica del proprio paese, nonché ad avere la possibilità di esercitare funzioni pubbliche. Il fondamento di tale principio sta nella volontà popolare, espressa tramite regolari elezioni a voto segreto e libero.
L’articolo 22 promuove l’impegno degli stati a garantire la sicurezza sociale dell’individuo e l’accesso ai diritti economici e culturali che proteggano la libera espressione della personalità di ognuno.
L’articolo 23 tutela i lavoratori nella libera scelta d’impiego e nella lotta alla disoccupazione. Si affermano inoltre i principi di equità salariale e garanzia di remunerazione soddisfacente ai bisogni del lavoratore e di ricorso ad associazioni sindacali.
L’articolo 24 afferma il diritto inalienabile allo svago e al tempo libero per i lavoratori.
L’articolo 25 regola i principi del welfare, per i quali è impegno degli stati garantire sistemi di protezione di salute e benessere che siano estese a chiunque, specie in condizioni potenzialmente difficoltose come infanzia, maternità, povertà, vecchiaia, malattia e invalidità.
L’articolo 26 proclama l’universalità del diritto di accesso all’istruzione, nonché l’indirizzo di questa verso i principi di solidarietà, uguaglianza e tolleranza.
L’articolo 27 tutela la partecipazione e la possibilità per ogni essere umano di partecipare alla vita culturale, artistica e scientifica. Si proclama inoltre il diritto al copyright e al riconoscimento per le meritorie opere artistiche e scientifiche.
L’articolo 28 garantisce l’impegno delle istituzioni internazionali e sovranazionali in difesa dei principi della Dichiarazione.
L’articolo 29 richiama ai doveri dell’individuo verso la propria comunità e il suo impegno per il benessere della società a cui appartiene, di cui si fa garante l’Organizzazione delle Nazioni Unite.
L’articolo 30 inibisce gli stati membri dell’ONU dall’utilizzare atti legislativi volti a cancellare i principi fondamentali contenuti della Dichiarazione.